L'accesso documentale disciplinato dall'art. 22 e seguenti della L.241/1990, consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amminsitrativi, da parte di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.