l Sindaco, all'interno dei centri abitati, con ordinanza può disporre la sospensione della circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per motivi di:
- incolumità pubblica;
- sicurezza pubblica;
- sicurezza della circolazione;
- urgenti o improrogabili motivi, attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
Qualora la strada all'interno del centro abitato sia di proprietà di un altro ente (EDR di Pordenone), l'ordinanza viene emanata previo parere (nulla osta) dell'ente proprietario della strada.
Fuori dai centri abitati l'ordinanza è emessa dall'ente proprietario della strada (EDR di Pordenone o Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.) nei seguenti casi:
- incolumità pubblica;
- urgenti o improrogabili motivi, attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
Fuori dai casi sopra elencati la competenza è del Prefetto.