Le modalità di separazione e divorzio ormai divenute assodate, cioè quella “consensuale” (o congiunta) e quella “giudiziale” (che può essere richiesta da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo), hanno visto aggiungersi nuove forme, maggiormente semplificate, appartenenti anch’esse al caso in cui tra i coniugi ci sia una volontà di addivenire a separazione/divorzio consensuale.
La coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, come invece continua ad accadere per separazione/divorzio contenziosi, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade:
- presentare un ricorso congiunto al Tribunale per ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
- procedere alla conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni;
- addivenire a una negoziazione assistita da avvocati.
l divorzio stabilisce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La pronuncia del divorzio non incide, però, sul sacramento religioso.
Con il divorzio congiunto le parti decidono di adire congiuntamente il Tribunale nella sede competente.
In caso di mancato accordo una parte, con l’assistenza di un legale, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il divorzio (divorzio contenzioso). Il giudizio si conclude con la sentenza di divorzio, dopo la quale le parti potranno convolare a nuove nozze.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
L'assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo se:
- non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
- l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (es. l’uso della casa coniugale, la divisione di denaro o la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum), la gestione di beni mobili o immobili): in questi casi, infatti, è necessario l'intervento di un legale.
Nell'accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nel caso in cui si addivenga a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio oppure alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
A differenza della procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile (senza obbligo di assistenza di un legale) questa procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, come pure di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Concluso l’accordo, sottoscritto dai coniugi e certificato dagli avvocati, viene trasmesso da almeno uno degli avvocati o da un suo delegato al Procuratore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza (la separazione personale) o della residenza di uno dei due coniugi (il divorzio) per chiedere il nulla osta, se non vi sono figli o se sono maggiorenni autosufficienti economicamente, oppure l’autorizzazione se vi sono figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti economicamente.
Scioglimento di un’unione civile
L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie nei seguenti casi:
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Nel caso in cui la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, ed i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- nei casi che permettono il divorzio;
- quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento all'ufficiale di Stato Civile. In questo caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della stessa. In questo caso si applicano, in quanto compatibili:
- alcune delle disposizioni della legge sul divorzio (gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898);
- le disposizioni sui procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di procedura civile;
- le disposizioni in materia di negoziazione assistita da avvocati in ambito familiare, nonché di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
Il contratto di convivenza eventualmente stipulato tra i conviventi cessa di esistere in caso di:
- accordo delle parti o recesso unilaterale: sarà necessario seguire le forme già viste per la stipula o modifica del contratto, con notifica all'altro contraente nel caso di recesso unilaterale. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine (non inferiore a novanta giorni) concesso al convivente per lasciare l'abitazione;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, in tal caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile;
- morte di uno dei due contraenti, in tal caso il superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.