Ai sensi dell’art. 4 della L. 219/2017, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Nella DAT si può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che rappresenta il disponente in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nel momento in cui non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire attraverso la sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT. Se la DAT non contiene l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantiene efficacia in merito alle volontà del disponente e in caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
Le DAT delineano solo i trattamenti durante la vita del disponente, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi; non riguardano le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte e non sono un testamento.
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